Art. 67-vicies 
         ((Composizione extragiudiziale delle controversie)) 
 
  ((1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello
sviluppo economico  ed  il  Ministero  della  giustizia,  sentite  le
autorita' di vigilanza di settore,  possono  promuovere,  nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'istituzione di adeguate ed
efficaci procedure extragiudiziali di reclamo e  di  ricorso  per  la
composizione di controversie riguardanti i consumatori,  conformi  ai
principi previsti dall'ordinamento comunitario e da quello  nazionale
e che operano nell'ambito della  rete  europea  relativa  ai  servizi
finanziari (FIN NET). 
  2. Gli organi di composizione  extragiudiziale  delle  controversie
comunicano ai Ministeri di cui al comma 1 le decisioni  significative
che  adottano  sulla  commercializzazione  a  distanza  dei   servizi
finanziari.))