Art. 67-viciessemel 
                        ((Onere della prova)) 
 
  ((1. Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante: 
    a) l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore; 
    b) la prestazione del consenso del consumatore  alla  conclusione
del contratto; 
    c) l'esecuzione del contratto; 
    d) la  responsabilita'  per  l'inadempimento  delle  obbligazioni
derivanti dal contratto. 
  2. Le clausole che hanno per effetto  l'inversione  o  la  modifica
dell'onere della prova di cui al comma 1 si presumono  vessatorie  ai
sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera t).))