Art. 67-viciesbis 
                       ((Misure transitorie)) 
 
  ((1. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche  nei
confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha
ancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono  obblighi
corrispondenti a quelli in essa previsti.))