Art. 67-quater
((Informazione  del consumatore prima della conclusione del contratto
                            a Distanza))

  ((1.   Nella   fase  delle  trattative  e  comunque  prima  che  il
consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta,
gli sono fornite le informazioni riguardanti:
    a) il fornitore;
    b) il servizio finanziario;
    c) il contratto a distanza;
    d) il ricorso.
  2.  Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve
risultare  in  maniera  inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e
comprensibile   con   qualunque   mezzo   adeguato  alla  tecnica  di
comunicazione  a  distanza  utilizzata,  tenendo debitamente conto in
particolare  dei  doveri  di  correttezza  e  buona  fede  nella fase
precontrattuale  e  dei principi che disciplinano la protezione degli
incapaci di agire e dei minori.
  3.   Le   informazioni  relative  agli  obblighi  contrattuali,  da
comunicare  al  consumatore nella fase precontrattuale, devono essere
conformi  agli  obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile
al  contratto  a  distanza  anche qualora la tecnica di comunicazione
impiegata sia quella elettronica.
  4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all'Unione
europea,  le  informazioni  di  cui al comma 3 devono essere conformi
agli  obblighi  contrattuali  imposti dalla legge italiana qualora il
contratto sia concluso.))