Art. 67-sexies
          ((Informazioni relative al servizio finanziario))

  ((1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:
    a)  una descrizione delle principali caratteristiche del servizio
finanziario;
    b)  il  prezzo  totale che il consumatore dovra' corrispondere al
fornitore  per  il  servizio  finanziario,  compresi tutti i relativi
oneri,  commissioni  e  spese  e  tutte le imposte versate tramite il
fornitore  o,  se non e' possibile indicare il prezzo esatto, la base
di  calcolo  del  prezzo,  che  consenta al consumatore di verificare
quest'ultimo;
    c)  se  del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario
e'  in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti
a  loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o
il  cui  prezzo  dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su
cui  il  fornitore  non  esercita alcuna influenza, e che i risultati
ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai
risultati futuri;
    d)  l'indicazione  dell'eventuale  esistenza  di  altre imposte e
costi   non   versati   tramite  il  fornitore  o  non  fatturati  da
quest'ultimo;
    e)  qualsiasi  limite del periodo durante il quale sono valide le
informazioni fornite;
    f)  le  modalita'  di  pagamento  e  di  esecuzione,  nonche'  le
caratteristiche   essenziali  delle  condizioni  di  sicurezza  delle
operazioni  di  pagamento  da effettuarsi nell'ambito dei contratti a
distanza;
    g)  qualsiasi  costo  specifico  aggiuntivo  per  il  consumatore
relativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza,
se addebitato;
    h) l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con
altri  servizi  finanziari,  con  la  illustrazione  degli  eventuali
effetti complessivi derivanti dalla combinazione.))