Art. 67-novies 
             ((Comunicazioni mediante telefonia vocale)) 
 
  ((1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale: 
    a) l'identita' del fornitore e il fine commerciale della chiamata
avviata  dal  fornitore  sono  dichiarati   in   maniera   inequivoca
all'inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore; 
    b) devono essere fornite, previo consenso del  consumatore,  solo
le informazioni seguenti: 
    1) l'identita' della persona in contatto con il consumatore e  il
suo rapporto con il fornitore; 
    2) una descrizione delle principali caratteristiche del  servizio
finanziario; 
    3) il prezzo totale che il consumatore  dovra'  corrispondere  al
fornitore per il servizio  finanziario,  comprese  tutte  le  imposte
versate tramite il fornitore o,  se  non  e'  possibile  indicare  il
prezzo esatto, la  base  di  calcolo  del  prezzo,  che  consenta  al
consumatore di verificare quest'ultimo; 
    4) l'indicazione dell'eventuale esistenza di  altre  imposte  e/o
costi  non  versati  tramite  il  fornitore  o   non   fatturati   da
quest'ultimo; 
    5) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente
all'articolo 67-duodecies e, se tale diritto esiste, la durata  e  le
modalita' d'esercizio, comprese le informazioni relative  all'importo
che  il  consumatore  puo'  essere  tenuto   a   versare   ai   sensi
dell'articolo 67-terdecies, comma 1. 
  2. Il fornitore comunica al consumatore che altre informazioni sono
disponibili su  richiesta  e  ne  precisa  la  natura.  Il  fornitore
comunica in ogni caso le  informazioni  complete  quando  adempie  ai
propri obblighi ai sensi dell'articolo 67-undecies.))