Art. 69.
                            ((Definizioni

  1. Ai fini del presente capo, si intende per:
    a)  "contratto  di  multiproprieta'":  un  contratto  di   durata
superiore a un anno tramite il  quale  un  consumatore  acquisisce  a
titolo oneroso il diritto di godimento su uno o piu' alloggi  per  il
pernottamento per piu' di un periodo di occupazione;
    b) "contratto relativo a un prodotto  per  le  vacanze  di  lungo
termine": un contratto di durata superiore a un  anno  ai  sensi  del
quale un consumatore acquisisce a titolo  oneroso  essenzialmente  il
diritto di ottenere sconti  o  altri  vantaggi  relativamente  ad  un
alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;
    c) "contratto di rivendita": un contratto ai sensi del  quale  un
operatore assiste a titolo oneroso un  consumatore  nella  vendita  o
nell'acquisto di una multiproprieta' o di un prodotto per le  vacanze
di lungo termine;
    d) "contratto di scambio": un contratto ai  sensi  del  quale  un
consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema  di  scambio  che
gli consente l'accesso all'alloggio per il pernottamento o  ad  altri
servizi in cambio della concessione ad altri dell'accesso  temporaneo
ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto  di
multiproprieta';
    e) "operatore": il "professionista", di cui all'articolo 3, comma
1, lettera c);
    f) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a);
    g) "contratto accessorio": un contratto ai  sensi  del  quale  il
consumatore   acquista   servizi   connessi   a   un   contratto   di
multiproprieta' o a un  contratto  relativo  a  un  prodotto  per  le
vacanze di lungo termine e forniti dall'operatore o da un terzo sulla
base di un accordo tra il terzo e l'operatore;
    h) "supporto  durevole":  qualsiasi  strumento  che  permetta  al
consumatore  o  all'operatore  di  memorizzare  informazioni  a   lui
personalmente dirette in  modo  che  possano  essere  utilizzate  per
riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato ai fini cui  sono
destinate le informazioni e che  consenta  la  riproduzione  immutata
delle informazioni memorizzate;
    i) "codice di condotta": un accordo o un insieme  di  regole  che
definisce  il  comportamento  degli  operatori  che  si  impegnano  a
rispettare tale codice in relazione a una o piu' pratiche commerciali
o ad uno o piu' settori d'attivita' specifici;
    l) "responsabile del codice":  qualsiasi  soggetto,  compresi  un
operatore o un gruppo di operatori, responsabile dell'elaborazione  e
della  revisione  di  un  codice  di   condotta   o   del   controllo
dell'osservanza del codice da parte di coloro che si sono impegnati a
rispettarlo.
  2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprieta' o di
un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo  termine,
quale definito al comma 1, rispettivamente alle lettere a) e  b),  si
tiene conto di qualunque disposizione del contratto che  ne  consenta
il rinnovo tacito o la proroga.))