Art. 70.
                            ((Pubblicita'

  1.  Se  un contratto di multiproprieta', un contratto relativo a un
prodotto  per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita
o  di  scambio viene offerto al consumatore in persona nell'ambito di
una  promozione  o  di  un'iniziativa  di vendita, l'operatore indica
chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento.
Le  informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, sono a disposizione
del consumatore in qualsiasi momento durante l'evento.
  2.   E'   fatto   obbligo  all'operatore  di  specificare  in  ogni
pubblicita'  la  possibilita'  di  ottenere  le  informazioni  di cui
all'articolo  71,  comma  1,  e  di  indicare  le  modalita' sul come
ottenerle.
  3.  Una  multiproprieta'  o  un  prodotto  per  le vacanze di lungo
termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.))