Art. 71.
                   ((Informazioni precontrattuali

  1. In tempo utile prima che il  consumatore  sia  vincolato  da  un
contratto o da un'offerta, l'operatore fornisce  al  consumatore,  in
maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e  sufficienti,
secondo le seguenti modalita':
    a) nel caso  di  un  contratto  di  multiproprieta',  tramite  il
formulario informativo di cui all'allegato II- bis e le  informazioni
elencate nella parte 3 di detto formulario;
    b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze
di  lungo  termine,  tramite  il  formulario   informativo   di   cui
all'allegato II-ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto
formulario;
    c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite  il  formulario
informativo di cui all'allegato II-quater e le informazioni  elencate
nella parte 3 di detto formulario;
    d) nel caso di un contratto di  scambio,  tramite  il  formulario
informativo  di  cui  all'allegato  II-quinquies  e  le  informazioni
elencate nella parte 3 di detto formulario.
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito
dall'operatore  su  carta  o  altro  supporto   durevole   facilmente
accessibile al consumatore.
  3. Le informazioni di cui al comma 1,  sono  redatte  nella  lingua
italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui
il consumatore risiede oppure  di  cui  e'  cittadino,  a  scelta  di
quest'ultimo, purche' si tratti di una lingua ufficiale della  Unione
europea.))