ART. 72-bis
    ((Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprieta'

  1.  L'operatore  non  avente  la  forma  giuridica  di  societa' di
capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000
euro  e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello
Stato   e'  obbligato  a  prestare  idonea  fideiussione  bancaria  o
assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
  2.  L'operatore  e'  in ogni caso obbligato a prestare fideiussione
bancaria  o assicurativa allorquando l'alloggio oggetto del contratto
di   multiproprieta'   sia   in  corso  di  costruzione,  a  garanzia
dell'ultimazione dei lavori.
  3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di
multiproprieta' a pena di nullita'.
  4.  Le  garanzie  di  cui  ai  commi  1  e 2 non possono imporre al
consumatore la preventiva esclusione dell'operatore.))