Art. 75.
                              ((Acconti

  1. Per i contratti di multiproprieta', relativi a prodotti  per  le
vacanze di lungo termine e di scambio e' vietato qualunque versamento
di  danaro  a   titolo   di   acconto,   prestazione   di   garanzie,
l'accantonamento di denaro  sotto  forma  di  deposito  bancario,  il
riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un
consumatore a favore dell'operatore o di un terzo  prima  della  fine
del periodo di recesso in conformita' dell'articolo 73.
  2. Per i contratti di  rivendita  e'  vietata  qualunque  forma  di
versamento di denaro a titolo di acconto,  prestazione  di  garanzie,
l'accantonamento di denaro  sotto  forma  di  deposito  bancario,  il
riconoscimento esplicito del debito od ogni altro onere da  parte  di
un consumatore a favore dell'operatore o di un  terzo  prima  che  la
vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo
al contratto di rivendita.))