Art. 77.
                ((Risoluzione dei contratti accessori

  1. L'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso  dal
contratto di multiproprieta' o dal contratto relativo a  un  prodotto
per le vacanze di lungo  termine  comporta  automaticamente  e  senza
alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti  i  contratti
di  scambio  ad  esso  accessori  e  di  qualsiasi  altro   contratto
accessorio.
  2.  Fatto  salvo  quanto  previsto   dagli   articoli   125-ter   e
125-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  in
materia di contratti di credito  ai  consumatori,  se  il  prezzo  e'
interamente  o  parzialmente  coperto  da  un  credito  concesso   al
consumatore dall'operatore o da un terzo in base a un accordo fra  il
terzo e l'operatore, il contratto di credito e' risolto  senza  costi
per il consumatore qualora il  consumatore  eserciti  il  diritto  di
recesso dal contratto di multiproprieta', dal  contratto  relativo  a
prodotti per  le  vacanze  di  lungo  termine,  o  dal  contratto  di
rivendita o di scambio.))