Art. 78.
      ((Carattere imperativo delle disposizioni e applicazione
                       in casi internazionali

  1. Sono nulle le  clausole  contrattuali  o  i  patti  aggiunti  di
rinuncia del consumatore ai diritti previsti dal presente capo  o  di
limitazione delle responsabilita' previste a carico dell'operatore.
  2. Per le controversie  derivanti  dall'applicazione  del  presente
capo, la competenza territoriale  inderogabile  e'  del  giudice  del
luogo di residenza o di domicilio del  consumatore,  se  ubicati  nel
territorio dello Stato.
  3. Ove le parti abbiano scelto di applicare ai contratti di cui  al
presente capo,  una  legislazione  diversa  da  quella  italiana,  al
consumatore devono comunque  essere  riconosciute  le  condizioni  di
tutela previste dal presente capo.
  4.  Ove   la   legge   applicabile   sia   quella   di   un   paese
extracomunitario, i consumatori  non  possono  essere  privati  della
tutela garantita dal presente codice, nel caso di:
    a) uno qualsiasi dei beni immobili  interessati  e'  situato  sul
territorio nazionale o di uno Stato dell'Unione europea;
    b) nel caso di un contratto non  direttamente  collegato  a  beni
immobili, l'operatore svolga attivita' commerciali o professionali in
Italia o in uno Stato dell'Unione europea o  diriga  tali  attivita',
con qualsiasi mezzo, verso l'Italia o uno Stato dell'Unione europea e
il contratto rientri nell'ambito di dette attivita'.))