Art. 81. 
                              Sanzioni 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   l'operatore   che
contravviene alle norme di cui agli articoli 70, commi 1 e 2, 71, 72,
72-bis, 75, 76 e 77, e' punito, per ogni singola violazione,  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. 
  2.  Si  applica  la  sanzione   amministrativa   accessoria   della
sospensione dall'esercizio dell'attivita' da 30  giorni  a  sei  mesi
all'operatore  che  abbia  commesso  una  ripetuta  violazione  delle
disposizioni di cui al comma 1. 
  3. Ai fini dell'accertamento  dell'infrazione  e  dell'applicazione
della sanzione, si applica ((l'articolo 66)). ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.