Art. 101. 
 
                    Libri e registri obbligatori 
 
  1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica e le sedi secondarie di imprese di assicurazione di  Stati
terzi, ferme restando le altre disposizioni  stabilite  dalla  legge,
devono tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2
e 3. 
  2. Le imprese autorizzate all'esercizio dei  rami  vita,  oltre  al
registro delle attivita' a copertura  delle  riserve  tecniche,  sono
tenute alla compilazione dei registri su cui annotare: 
    a) i contratti emessi; 
    b) i contratti stornati per risoluzione  ai  sensi  dell'articolo
1924,  secondo  comma,  del  codice  civile,   ovvero   per   mancato
perfezionamento ovvero per i quali e' stato esercitato il diritto  di
recesso di cui all'articolo 177; 
    c) i contratti scaduti; 
    d) i contratti per i quali e'  stato  esercitato  il  diritto  di
riscatto di cui all'articolo 1924, secondo comma, del codice civile; 
    e) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione; 
    f) i sinistri denunciati; 
    g) i sinistri pagati; 
    h) i reclami ricevuti. 
  3. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami  danni,  oltre  al
registro delle attivita' a copertura  delle  riserve  tecniche,  sono
tenute alla compilazione dei registri su cui annotare: 
    a) i contratti emessi; 
    b) i sinistri denunciati; 
    c) i sinistri pagati; 
    d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo; 
    e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio; 
    f) i sinistri gia' classificati alle lettere c) oppure d)  per  i
quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione; 
    g) i reclami ricevuti. 
  4. L'ISVAP adotta, con regolamento, le disposizioni per  la  tenuta
dei registri assicurativi previsti dai commi 2 e  3  e  determina  le
informazioni, i termini e le modalita' per la  loro  conservazione  e
compilazione nel  rispetto  delle  prescrizioni  dell'articolo  2421,
ultimo comma, del codice civile. 
  5. L'ISVAP individua, con regolamento, i libri  e  i  registri  per
l'attivita'  delle  imprese  di  riassicurazione,   determinando   le
informazioni, i termini e le modalita' per la  loro  conservazione  e
compilazione nel  rispetto  delle  prescrizioni  dell'articolo  2421,
ultimo comma, del codice civile. 
 
          Note all'art. 101: 
              - L'art. 1924, secondo comma, del codice civile  e'  il
          seguente: 
              «Art. 1924 (Mancato pagamento dei premi). - (Omissis). 
              Se il  contraente  non  paga  i  premi  successivi  nel
          termine  di  tolleranza  previsto  dalla  polizza   o,   in
          mancanza, nel termine di venti giorni  dalla  scadenza,  il
          contratto e' risoluto di diritto, e i premi pagati  restano
          acquisiti  all'assicuratore,  salvo   che   sussistano   le
          condizioni per il  riscatto  dell'assicurazione  o  per  la
          riduzione della somma assicurata.». 
              - L'art. 2421, ultimo comma, del codice  civile  e'  il
          seguente: 
              «Art. 2421 (Libri sociali obbligatori). - (Omissis). 
              I libri i cui a  presente  articolo,  prima  che  siano
          messi in uso, devono essere  numerati  progressivamente  in
          ogni pagina e bollati in  ogni  foglio  a  norma  dell'art.
          2215.».