Art. 111. 
 
Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti  e  dei
                  collaboratori degli intermediari 
 
  1. Il possesso dei requisiti di onorabilita'  di  cui  all'articolo
110, comma 1, e' richiesto anche  per  i  produttori  diretti  ed  e'
accertato dall'impresa per conto della quale i medesimi operano. 
  2. Le imprese per conto delle quali agiscono i  produttori  diretti
provvedono ad  impartire  una  formazione  adeguata  in  rapporto  ai
prodotti intermediati ed all'attivita' complessivamente svolta. 
  3. Il possesso dei requisiti di onorabilita'  di  cui  all'articolo
110, comma 1, e'  richiesto  anche  per  i  soggetti  iscritti  nella
sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), ed
e' accertato dall'intermediario per conto del quale essi operano. 
    4.  I  soggetti  iscritti  nella  sezione  del  registro  di  cui
all'articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere cognizioni  e
capacita' professionali adeguate all'attivita'  ed  ai  prodotti  sui
quali  operano,  accertate  mediante  attestato  con  esito  positivo
relativo alla frequenza a corsi di formazione  professionale  a  cura
delle imprese o dell'intermediario assicurativo. 
  5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si  applicano  altresi'
ai soggetti  addetti  all'attivita'  di  intermediazione  svolta  nei
locali dove l'intermediario opera.