Art. 112. 
 
              Requisiti per l'iscrizione delle societa' 
 
  1. Per ottenere l'iscrizione nella  sezione  del  registro  di  cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed  e),  la  societa'  deve
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) avere la sede legale in Italia; 
    b) non essere assoggettata a procedure di fallimento,  concordato
preventivo,  amministrazione  straordinaria  o  liquidazione   coatta
amministrativa; 
    e)  non  essere  sottoposta  ai  divieti  e  decadenze   previste
dall'articolo 10, comma 4, della legge 31  maggio  1965,  n.  575,  e
successive modificazioni. 
  2. Ai fini  dell'iscrizione  nella  sezione  del  registro  di  cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed  e),  la  societa'  deve
inoltre  avere  affidato   la   responsabilita'   dell'attivita'   di
intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta  nella  sezione
del registro al quale la medesima chiede l'iscrizione. Nelle societa'
iscritte nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera   b),   il   rappresentante   legale   e,    ove    nominati,
l'amministratore delegato  e  il  direttore  generale  devono  essere
iscritti nella medesima sezione del registro. 
  3.  Ai  fini  dell'iscrizione,  la  societa'  deve  altresi'  avere
stipulato la polizza di assicurazione  della  responsabilita'  civile
professionale di cui all'articolo 110, comma 3,  per  l'attivita'  di
intermediazione svolta dalla societa', dalle persone fisiche  di  cui
al comma 2, nonche'  per  i  danni  arrecati  da  negligenze,  errori
professionali ed infedelta' dei dipendenti, dei collaboratori o delle
persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. 
  4. Qualora eserciti la mediazione riassicurativa, la societa'  deve
inoltre disporre di un capitale  sociale  non  inferiore  all'importo
stabilito con regolamento adottato dall'ISVAP. E' fatto obbligo  alla
societa' che esercita contemporaneamente la mediazione assicurativa e
riassicurativa di preporre alle due attivita' persone fisiche diverse
e di dotarsi di una organizzazione adeguata. 
  5. Qualora la  societa'  richieda  l'iscrizione  alla  sezione  del
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera  e),  e'  altresi'
necessaria l'iscrizione delle persone fisiche  addette  all'attivita'
di intermediazione. E'  in  ogni  caso  preclusa  l'iscrizione  nella
sezione del registro di cui all'articolo 109, comma  2,  lettera  e),
per la societa' che operi, direttamente o indirettamente,  attraverso
altra societa'. 
 
          Nota all'art. 112: 
              - Per l'art. 10 della legge 31  maggio  1965,  n.  575,
          vedi la nota all'art. 110.