Art. 120. 
 
       Informazione precontrattuale e regole di comportamento 
 
  1. Gli  intermediari  assicurativi  iscritti  al  registro  di  cui
all'articolo 109, comma 2, e quelli di cui  all'articolo  116,  prima
della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche  di
rilievo o  di  rinnovo,  forniscono  al  contraente  le  informazioni
stabilite  dall'ISVAP,  con  regolamento,  nel  rispetto  di   quanto
disposto con il presente articolo. 
  2.  In  relazione   al   contratto   proposto,   gli   intermediari
assicurativi dichiarano al contraente: 
    a) se forniscono consulenze fondate su  una  analisi  imparziale,
dovendo in tal caso le proprie  valutazioni  fondarsi  su  un  numero
sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, al  fine
di consigliare il prodotto  idoneo  a  soddisfare  le  richieste  del
contraente; 
    b) se propongono determinati prodotti in  virtu'  di  un  obbligo
contrattuale con una o piu' imprese di assicurazione, dovendo in  tal
caso comunicare la denominazione di tali imprese; 
    c) se propongono determinati  prodotti  in  assenza  di  obblighi
contrattuali  con  imprese  di  assicurazione,  nel  qual  caso  essi
comunicano, su richiesta del cliente, la denominazione delle  imprese
di assicurazione con le  quali  hanno  o  potrebbero  avere  rapporti
d'affari, fermo restando l'obbligo  di  avvisare  il  contraente  del
diritto di richiedere tali informazioni. 
  3.  In  ogni  caso,  prima   della   conclusione   del   contratto,
l'intermediario assicurativo di cui al comma 1, anche  in  base  alle
informazioni fornite al contraente, propone o consiglia  un  prodotto
adeguato   alle   sue   esigenze,    previamente    illustrando    le
caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle  quali
e' obbligata l'impresa di assicurazione. 
  4. L'ISVAP, tenendo conto delle differenti esigenze  di  protezione
degli  assicurati,  della  diversa  tipologia   dei   rischi,   delle
cognizioni   e   della   capacita'   professionale   degli    addetti
all'attivita' di intermediazione, disciplina con regolamento: 
    a) le regole di presentazione e di  comportamento  nei  confronti
del  contraente,  con  riferimento  agli  obblighi  di   informazione
relativi all'intermediario medesimo e  ai  suoi  rapporti,  anche  di
natura   societaria,   con   l'impresa   di    assicurazione,    alle
caratteristiche del contratto  proposto  in  relazione  all'eventuale
prestazione di un servizio  di  consulenza  fondata  su  una  analisi
imparziale o all'esistenza di obblighi assunti per  la  promozione  e
l'intermediazione con una o piu' imprese di assicurazione; 
    b) le  modalita'  con  le  quali  e'  fornita  l'informazione  al
contraente, prevedendo i casi nei quali  puo'  essere  effettuata  su
richiesta, fermo restando che le esigenze di  protezione  richiedono,
di regola, l'uso della lingua  italiana  e  la  comunicazione  su  un
supporto accessibile  e  durevole,  al  piu'  tardi  subito  dopo  la
conclusione del contratto; 
    c)  le  modalita'  di  tenuta  della  documentazione  concernente
l'attivita' svolta; 
    d) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari
previste dall'articolo 329. 
  5. Sono esclusi dagli  obblighi  informativi  gli  intermediari  di
assicurazione che  operano  nei  grandi  rischi  e  gli  intermediari
riassicurativi.