Art. 123. 
 
                               Natanti 
 
  1. Le unita' da diporto, con esclusione delle unita' non dotate  di
motore, non possono essere poste  in  navigazione  in  acque  ad  uso
pubblico  o  su  aree  a  queste  equiparate  se  non  siano  coperte
dall'assicurazione della responsabilita' civile verso terzi  prevista
dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente
con patto di riservato dominio e quella  del  locatario  in  caso  di
locazione  finanziaria,  per  danni  alla  persona.  Il  regolamento,
adottato  dal  Ministro  delle  attivita'  produttive   su   proposta
dell'ISVAP, individua la tipologia dei natanti  esclusi  dall'obbligo
di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico. 
  2. Sono altresi' soggetti all'obbligo  assicurativo  i  natanti  di
stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano  muniti
di motore inamovibile di potenza superiore a tre  cavalli  fiscali  e
adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al  servizio  pubblico
di trasporto di persone. 
  3.  L'obbligo  assicurativo  e'  esteso  ai  motori  amovibili,  di
qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unita' alla  quale  vengono
applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale  e'
di volta in volta collocato il motore. 
  4. Alle unita' da diporto, ai natanti  e  ai  motori  amovibili  si
applicano,   in   quanto   compatibili,   le   norme   previste   per
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita'  civile  derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore. 
 
          Nota all'art. 123: 
              - Per l'art.  2054  del  codice  civile  vedi  la  nota
          all'art. 122.