Art. 124. 
 
                    Gare e competizioni sportive 
 
  1. Le gare e  le  competizioni  sportive  di  qualsiasi  genere  di
veicoli a motore e le relative prove non possono essere  autorizzate,
anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia  provveduto
a contrarre assicurazione per la responsabilita' civile. 
  2. L'assicurazione copre la  responsabilita'  dell'organizzatore  e
degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali
e alle cose, esclusi i danni prodotti ai  partecipanti  stessi  e  ai
veicoli da essi adoperati.