Art. 127. 
 
             Certificato di assicurazione e contrassegno 
 
  1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore
e' comprovato da  apposito  certificato  rilasciato  dall'impresa  di
assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da  cui
risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il
premio o la rata di premio. 
  2. L'impresa di assicurazione e' obbligata nei confronti dei  terzi
danneggiati per il periodo di tempo indicato nel  certificato,  salvo
quanto disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice  civile
e dall'articolo 122, comma 3, primo periodo. 
  3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'impresa
di assicurazione consegna un contrassegno  recante  il  numero  della
targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e
giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui e' valido  il
certificato. Il contrassegno e'  esposto  sul  veicolo  al  quale  si
riferisce l'assicurazione  entro  cinque  giorni  dal  pagamento  del
premio o della rata di premio. 
  4.  L'ISVAP,  con  regolamento,  stabilisce  le  modalita'  per  il
rilascio,   nonche'   le   caratteristiche   del    certificato    di
assicurazione,   del   contrassegno   e   di   eventuali    documenti
provvisoriamente equipollenti  e  le  modalita'  per  l'emissione  di
duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione. 
 
                    Nota all'art. 127: 
                        - L'art.  1901,  secondo  comma,  del  codice
          civile e' il seguente: 
              «Art. 1901 (Mancato pagamento del premio). - (Omissis).
          Se alle 
              scadenze convenute  il  contraente  non  paga  i  premi
          successivi, 
              l'assicurazione resta sospesa  dalle  ore  ventiquattro
          del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.».