Art. 128. Massimali di garanzia 1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto e' stipulato per somme non inferiori, per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con il regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attivita' produttive. 2. Le somme fissate ai sensi del comma 1 possono essere incrementate, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP, tenuto conto anche delle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo desunte dalle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica. 3. E' comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.