Art. 128. 
 
                        Massimali di garanzia 
 
  1.  Per  l'adempimento  dell'obbligo  di   assicurazione   per   la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore e dei  natanti,  il  contratto  e'  stipulato  per  somme  non
inferiori, per ciascun sinistro, indipendentemente dal  numero  delle
vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con il regolamento
adottato,  su  proposta  dell'ISVAP,  dal  Ministro  delle  attivita'
produttive. 
  2.  Le  somme  fissate  ai  sensi  del  comma  1   possono   essere
incrementate, con decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive,
sentito l'ISVAP, tenuto  conto  anche  delle  variazioni  dell'indice
generale  dei   prezzi   al   consumo   desunte   dalle   rilevazioni
dell'Istituto nazionale di statistica. 
  3. E' comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti
dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.