Art. 130. 
 
                         Imprese autorizzate 
 
  1. L'assicurazione puo'  essere  stipulata  con  qualsiasi  impresa
autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica,  anche  in
regime di stabilimento e  di  liberta'  di  prestazione  di  servizi,
l'assicurazione della responsabilita'  civile  per  i  danni  causati
dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. 
  2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio
della Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede  legale
in  uno  Stato  terzo  autorizzate  ad   esercitare   l'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti,  esclusa   la
responsabilita' del  vettore,  designano  in  ogni  Stato  membro  un
mandatario  incaricato  della  gestione  e  della  liquidazione   dei
sinistri nei casi di cui all'articolo 151. 
  3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione, che opera in  regime
di  liberta'  di  prestazione  di  servizi,  non  abbia  nominato  il
rappresentante per la gestione dei sinistri di cui  all'articolo  25,
il mandatario nominato ai sensi del comma 2 ne assume la funzione.