Art. 133. 
 
                         Formule tariffarie 
 
  1. Per i ciclomotori, i  motocicli,  le  autovetture  e  per  altre
categorie  di  veicoli  a  motore  che  possono  essere   individuate
dall'ISVAP, con regolamento, i  contratti  di  assicurazione  debbono
essere stipulati in base a condizioni di  polizza  che  prevedano  ad
ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione  del
premio applicato  all'atto  della  stipulazione  o  del  rinnovo,  in
relazione al verificarsi o meno di sinistri nel  corso  di  un  certo
periodo di tempo,  oppure  in  base  a  clausole  di  franchigia  che
prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del  danno  o
in base a formule miste fra le due tipologie. L'individuazione  delle
categorie di veicoli e' effettuata tenendo conto  delle  esigenze  di
prevenzione. 
  2. Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso  telematico
all'anagrafe nazionale delle persone abilitate  alla  guida  prevista
dal codice della strada presso il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti a scopo di verifica e aggiornamento delle  informazioni
relative all'abilitazione alla guida secondo condizioni economiche  e
tecniche strettamente correlate ai costi del  servizio  erogato.  Con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, sono adottate  le  disposizioni  di
attuazione.