Art. 134. 
 
                Attestazione sullo stato del rischio 
 
  1. L'ISVAP, con  regolamento,  determina  le  indicazioni  relative
all'attestazione  sullo  stato  del  rischio  che,  in  occasione  di
ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria
relativi ai veicoli a motore, l'impresa deve consegnare al contraente
o, se persona  diversa,  al  proprietario  ovvero  all'usufruttuario,
all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in  caso
di locazione finanziaria. 
  2. Il regolamento puo' prevedere l'obbligo, a carico delle  imprese
di  assicurazione,  di  inserimento  delle   informazioni   riportate
sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica  detenuta  da
enti pubblici ovvero, qualora gia' esistente,  da  enti  privati,  al
fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione  dei  contratti
di assicurazione di cui all'articolo  122,  comma  1.  In  ogni  caso
l'ISVAP  ha  accesso  gratuito  alla   banca   dati   contenente   le
informazioni sull'attestazione. 
  3. La classe  di  merito  indicata  sull'attestato  di  rischio  si
riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento  stabilisce  la
validita', comunque non inferiore  a  dodici  mesi,  ed  individua  i
termini relativi alla  decorrenza  ed  alla  durata  del  periodo  di
osservazione. 
  4. L'attestazione  e'  consegnata  dal  contraente  all'impresa  di
assicurazione, nel caso in cui sia  stipulato  un  contratto  per  il
medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato.