Art. 14. 
 
                        Requisiti e procedura 
 
  1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 13 quando 
    ricorrono le seguenti condizioni: 
    a) sia adottata la forma di  societa'  per  azioni,  di  societa'
    cooperativa o di societa' di mutua assicurazione le cui quote  di
    partecipazione  siano  rappresentate  da  azioni,  costituite  ai
    sensi, rispettivamente, degli articoli  2325,  2511  e  2546  del
    codice civile, nonche' nella forma di societa' europea  ai  sensi
    del regolamento (CE) n. 2157/2001  relativo  allo  statuto  della
    societa' europea; 
    b)  la   direzione   generale   e   amministrativa   dell'impresa
    richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica; 
    c) il capitale, o il fondo di garanzia, interamente  versato  sia
    di ammontare non inferiore al minimo determinato in via  generale
    con regolamento adottato dall'ISVAP, in misura compresa fra  euro
    cinque milioni ed euro un milione e cinquecentomila,  sulla  base
    dei singoli rami esercitati, e sia costituito  esclusivamente  da
    conferimenti in denaro; 
    d) venga  presentato,  unitamente  all'atto  costitutivo  e  allo
    statuto, un  programma  concernente  l'attivita'  iniziale  e  la
    struttura  organizzativa  e  gestionale,  accompagnato   da   una
    relazione tecnica, sottoscritta da un attuario iscritto  all'albo
    professionale, contenente l'esposizione dei criteri  in  base  ai
    quali  il  programma  stesso  e'  stato  redatto  e  sono   state
    effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi; 
    e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in  possesso  dei
    requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 77 e sussistano
    i  presupposti  per  il  rilascio  dell'autorizzazione   prevista
    dall'articolo 68; 
    f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
    e controllo siano in possesso dei requisiti di  professionalita',
    onorabilita' ed indipendenza indicati dall'articolo 76; 
    g) non sussistano, tra l'impresa  o  i  soggetti  del  gruppo  di
    appartenenza e altri  soggetti,  stretti  legami  che  ostacolino
    l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza; 
    h) siano indicati il nome e l'indirizzo  del  mandatario  per  la
    liquidazione dei sinistri da designare in  ciascuno  degli  altri
    Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati  nei  rami
    10 e 12 dell'articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilita'  del
    vettore. 
  2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle 
    condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la  sana  e
    prudente  gestione,  senza  che  si  possa  aver  riguardo   alla
    struttura   e   all'andamento   dei   mercati   interessati.   Il
    provvedimento che nega  l'autorizzazione  e'  specificatamente  e
    adeguatamente motivato ed e' comunicato  all'impresa  interessata
    entro  novanta  giorni  dalla  presentazione  della  domanda   di
    autorizzazione completa dei documenti richiesti. 
  3. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel 
    registro delle imprese se  non  consti  l'autorizzazione  di  cui
    all'articolo 13. 
  4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, 
    iscrive  in  un'apposita  sezione   dell'albo   le   imprese   di
    assicurazione autorizzate in Italia e ne da' pronta comunicazione
    all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti  e  nella
    corrispondenza l'iscrizione all'albo. 
  5. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura di 
    autorizzazione e le forme di pubblicita' dell'albo. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Gli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile sono
          i seguenti: 
              «Art.  2325  (Responsabilita).  -  Nella  societa'  per
          azioni per le obbligazioni  sociali  risponde  soltanto  la
          societa' con il suo patrimonio. 
              In  caso  di  insolvenza   della   societa',   per   le
          obbligazioni sociali sorte nel periodo  in  cui  le  azioni
          sono appartenute  ad  una  sola  persona,  questa  risponde
          illimitatamente  quando  i  conferimenti  non  siano  stati
          effettuati secondo quanto previsto  dall'art.  2342  o  fin
          quando non sia  stata  attuata  la  pubblicita'  prescritta
          dall'art. 2362.». 
              «Art. 2511 (Societa'  cooperative).  -  Le  cooperative
          sono   societa'   a   capitale    variabile    con    scopo
          mutualistico.». 
              «Art.  2546  (Nozione).  -  Nella  societa'  di   mutua
          assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio
          sociale. 
              I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi  o
          variabili, entro il limite  massimo  determinato  dall'atto
          costitutivo. 
              Nelle mutue assicuratrici non  si  puo'  acquistare  la
          qualita' di socio, se non assicurandosi presso la societa',
          e  si  perde  la  qualita'  di  socio   con   l'estinguersi
          dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'art. 2548.». 
              - Il regolamento CE dell'8 ottobre  2001  n.  2157/2001
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. 10 novembre 2001,
          n. L 294) concerne «Regolamento del Consiglio relativo allo
          statuto della Societa' europea «S.E.»).».