Art. 141. 
 
                 Risarcimento del terzo trasportato 
 
  1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno
subito  dal  terzo   trasportato   e'   risarcito   dall'impresa   di
assicurazione del veicolo sul  quale  era  a  bordo  al  momento  del
sinistro entro il massimale minimo di legge,  fermo  restando  quanto
previsto all'articolo  140,  a  prescindere  dall'accertamento  della
responsabilita' dei conducenti dei veicoli  coinvolti  nel  sinistro,
fermo il diritto al risarcimento  dell'eventuale  maggior  danno  nei
confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile  civile,  se
il veicolo di quest'ultimo e' coperto per un  massimale  superiore  a
quello minimo. 
  2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato  promuove  nei
confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale  era  a
bordo al momento del sinistro la procedura di  risarcimento  prevista
dall'articolo 148. 
  3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento e' esercitata
nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale  il
danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei  termini  di  cui
all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile  civile
puo' intervenire  nel  giudizio  e  puo'  estromettere  l'impresa  di
assicurazione  del  veicolo,  riconoscendo  la  responsabilita'   del
proprio  assicurato.  Si  applicano,  in   quanto   compatibili,   le
disposizioni del capo IV. 
  4. L'impresa di assicurazione che ha  effettuato  il  pagamento  ha
diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa  di  assicurazione  del
responsabile  civile  nei  limiti   ed   alle   condizioni   previste
dall'articolo 150.