Art. 146. 
 
                    Diritto di accesso agli atti 
 
  1. Fermo restando quanto previsto per  l'accesso  ai  singoli  dati
personali dal codice in materia di protezione dei dati personali,  le
imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore e dei natanti sono tenute a consentire  ai  contraenti  ed  ai
danneggiati il  diritto  di  accesso  agli  atti  a  conclusione  dei
procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione  dei  danni
che li riguardano. 
  2. L'esercizio del diritto di  accesso  non  e'  consentito  quando
abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi
o prove di comportamenti fraudolenti. E' invece sospeso  in  pendenza
di controversia giudiziaria tra l'impresa  e  il  richiedente,  fermi
restando i poteri attribuiti dalla legge all'autorita' giudiziaria. 
  3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta,  l'assicurato
o il danneggiato non e' messo in condizione di prendere visione degli
atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, puo' inoltrare  reclamo
all'ISVAP anche al fine di veder garantito il proprio diritto. 
  4. Il Ministro delle  attivita'  produttive,  di  concerto  con  il
Ministro  della  giustizia,  con  regolamento  adottato  su  proposta
dell'ISVAP, individua la tipologia degli atti soggetti  e  di  quelli
esclusi dall'accesso e determina  gli  obblighi  delle  imprese,  gli
oneri a  carico  dei  richiedenti,  nonche'  i  termini  e  le  altre
condizioni per l'esercizio del diritto di cui al comma 1.