Art. 149.
Procedura di risarcimento diretto
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed
assicurati per la responsabilita' civile obbligatoria, dal quale
siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i
danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa
di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo
utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo
nonche' i danni alle cose trasportate di proprieta' dell'assicurato o
del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito
dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite
previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri
che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento
del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato
dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di
risarcimento diretto, e' obbligata a provvedere alla liquidazione dei
danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo
responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le
imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta,
l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici
giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato e' tenuto
a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del
responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde
la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare
l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma
in tale modo corrisposta e' imputata all'eventuale liquidazione
definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il
risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di
offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti
dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato puo' proporre
l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti
della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione
del veicolo del responsabile puo' chiedere di intervenire nel
giudizio e puo' estromettere l'altra impresa, riconoscendo la
responsabilita' del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso,
la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime
secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento
diretto.