Art. 159. 
 
                       Cancellazione dal ruolo 
 
  1.  La  cancellazione  dal  ruolo  e'  disposta   dall'ISVAP,   con
provvedimento motivato, in caso di: 
    a) rinuncia all'iscrizione; 
    b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1,
lettere a), b), c) e d); 
    c) sopravvenuta  incompatibilita'  ai  sensi  dell'articolo  158,
comma 2; 
    d) radiazione; 
    e)  mancato  versamento  del  contributo  di  vigilanza  di   cui
all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall'ISVAP. 
  2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se  richiesta
dal perito, fino a quando sia in corso un  procedimento  disciplinare
ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici  all'avvio
del medesimo.