Art. 166. 
 
                        Criteri di redazione 
 
  1. Il contratto e ogni altro documento consegnato  dall'impresa  al
contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente. 
  2. Le clausole che indicano decadenze, nullita' o limitazione delle
garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato  sono
riportate mediante caratteri di particolare evidenza.