Art. 170. 
 
                       Divieto di abbinamento 
 
  1. Ai  fini  dell'adempimento  dell'obbligo  di  assicurazione  dei
veicoli a motore, le imprese non possono subordinare  la  conclusione
di   un   contratto   per    l'assicurazione    obbligatoria    della
responsabilita'  civile  alla  conclusione  di  ulteriori   contratti
assicurativi, bancari o finanziari. 
  2. In deroga al comma 1, al fine di  garantire  il  recupero  della
franchigia eventualmente prevista a carico del contraente, le imprese
possono  pattuire  idonee  forme  di  garanzia,  se  le  stesse   non
determinano spese aggiuntive e  se  il  premio  risulta  inferiore  a
quello  che  sarebbe  stato  altrimenti  applicato  in   assenza   di
franchigia con recupero garantito. 
  3. In deroga al comma 1, le imprese possono  proporre  polizze  per
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita'  civile  derivante
dalla circolazione dei veicoli  in  abbinamento  ad  altri  contratti
assicurativi, bancari o finanziari a condizione che tali proposte non
costituiscano l'unica  offerta  dell'impresa  e  siano  osservate  le
disposizioni previste dal testo unico  bancario  e  dal  testo  unico
dell'intermediazione finanziaria  per  l'offerta  dei  contratti  dai
medesimi disciplinati. 
  4. I contratti conclusi ai sensi dei commi 2 e 3,  compresi  quelli
bancari e finanziari,  possono  essere  contestualmente  risolti  dal
contraente nel caso previsto dall'articolo 172.