Art. 176. 
 
                    Revocabilita' della proposta 
 
  1.  La  proposta  relativa   ad   un   contratto   individuale   di
assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III e V  dell'articolo
2, comma 1, e' revocabile. 
  2. Le somme  eventualmente  pagate  dal  contraente  devono  essere
restituite dall'impresa di  assicurazione  entro  trenta  giorni  dal
momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca. 
  3. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.