Art. 182. 
 
                Pubblicita' dei prodotti assicurativi 
 
  1. La pubblicita'  utilizzata  per  i  prodotti  delle  imprese  di
assicurazione  e'  effettuata  avendo   riguardo   alla   correttezza
dell'informazione ed alla conformita'  rispetto  al  contenuto  della
nota informativa e delle  condizioni  di  contratto  cui  i  prodotti
stessi si riferiscono. 
  2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la  pubblicita'
sia autonomamente effettuata dagli intermediari. 
  3. L'ISVAP puo' richiedere, in via non sistematica, la trasmissione
del  materiale  pubblicitario,  nelle  sue  diverse  forme,  che   e'
utilizzato dalle imprese e dagli intermediari. 
  4. L'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non  superiore
a novanta giorni, la diffusione della pubblicita' in caso di  fondato
sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e
correttezza. 
  5. L'ISVAP  vieta  la  diffusione  della  pubblicita'  in  caso  di
accertata violazione delle disposizioni in materia di  trasparenza  e
correttezza. 
  6. L'ISVAP vieta la commercializzazione dei  prodotti  in  caso  di
mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e  5  secondo
quanto previsto all'articolo 184, comma 2. 
  7.   L'ISVAP,   con   regolamento,   stabilisce   i   criteri    di
riconoscibilita' della  pubblicita'  e  di  chiarezza  e  correttezza
dell'informazione.