Art. 184. 
 
                  Misure cautelari ed interdittive 
 
  1. Avuto riguardo all'obiettivo  di  protezione  degli  assicurati,
l'ISVAP sospende in via cautelare, per un  periodo  non  superiore  a
novanta giorni,  la  commercializzazione  del  prodotto  in  caso  di
fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo
o delle relative norme di attuazione. 
  2. L'ISVAP  vieta  la  commercializzazione  in  caso  di  accertata
violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e
spese dell'impresa o dell'intermediario interessato, la diffusione al
pubblico, mediante le forme piu' utili alla generale  conoscibilita',
dei provvedimenti adottati.