Art. 186. 
 
                  Interpello sulla nota informativa 
 
  1. L'impresa puo' trasmettere  preventivamente  all'ISVAP  la  nota
informativa, unitamente alle condizioni di contratto, allo  scopo  di
richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi
di informazione previsti dalle disposizioni del presente capo,  fermo
restando che la valutazione dell'ISVAP non puo' essere utilizzata,  a
fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati. 
  2. L'ISVAP provvede a rendere nota all'impresa la  sua  valutazione
entro  sessanta  giorni   dal   ricevimento   della   documentazione,
esauriente e completa, relativa al contratto.  Decorso  tale  termine
senza che l'ISVAP si sia pronunciato con un giudizio negativo  o  con
un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, la nota informativa  si
intende conforme agli obblighi di informazione. L'ISVAP puo' disporre
la revoca, previa notifica all'impresa interessata,  qualora  vengano
meno i presupposti dell'accertamento ovvero se  l'impresa  abusa  del
provvedimento richiesto.  L'ISVAP  indica  all'impresa  le  eventuali
integrazioni alla nota informativa. 
  3. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino  al  provvedimento
dell'ISVAP  l'impresa  non  procede  alla   commercializzazione   del
prodotto. 
  4. L'ISVAP stabilisce, con  regolamento,  le  disposizioni  per  la
comunicazione della nota  informativa,  le  modalita'  da  osservare,
prima della pubblicazione  della  nota  informativa,  per  diffondere
notizie  o  per  svolgere  indagini  di  mercato  o  per  raccogliere
intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento della
commercializzazione.