Art. 207. 
 
Scambi di informazioni per l'esercizio della vigilanza supplementare 
 
  1.  Se  un'impresa  controllata  o  partecipata  da  un'impresa  di
assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, ha sede legale in  un
altro Stato membro, l'ISVAP puo' chiedere all'autorita' di  vigilanza
dello Stato di origine le informazioni  necessarie  relativamente  al
trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilita'. 
  2. L'ISVAP fornisce alle autorita' di vigilanza degli  altri  Stati
membri le informazioni alle medesime necessarie  per  verificare  che
gli elementi costitutivi del margine di solvibilita'  di  imprese  di
assicurazione  soggette  alla  vigilanza  dell'ISVAP,  controllate  o
partecipate  da  imprese  di  assicurazione  soggette   a   vigilanza
supplementare da parte  di  tali  autorita',  possano  effettivamente
essere resi disponibili per soddisfare la situazione di  solvibilita'
corretta di tali imprese.