Art. 215. 
 
                  Operazioni infragruppo rilevanti 
 
  1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno  sede
legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie, istituite
nel territorio della Repubblica da imprese  di  assicurazione  aventi
sede legale in uno Stato terzo, nonche' le sedi secondarie  istituite
nel territorio della Repubblica da imprese di riassicurazione  aventi
sede legale in altro Stato membro ovvero in  uno  Stato  terzo,  sono
soggette alla vigilanza dell'ISVAP sulle operazioni  infragruppo  che
sono realizzate  tra  le  medesime  entita'  e  le  imprese,  di  cui
all'articolo 211, comma 1, o che intercorrono con una persona  fisica
che  controlla  o  detiene   una   partecipazione   nell'impresa   di
assicurazione o  in  un'impresa  inclusa  nell'area  della  vigilanza
supplementare. 
  2. Le operazioni infragruppo soggette a  vigilanza  in  particolare
riguardano: 
    a) i finanziamenti; 
    b) le garanzie, gli impegni e le altre  operazioni  iscritte  nei
conti d'ordine; 
    c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita'; 
    d) gli investimenti; 
    e) le operazioni di riassicurazione; 
    f) gli accordi di ripartizione dei costi. 
  3. Le imprese di assicurazione instaurano  adeguati  meccanismi  di
gestione del rischio e di  controllo  interno,  ivi  comprese  idonee
procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento,
la quantificazione, il monitoraggio e il controllo  delle  operazioni
di cui ai commi 1 e 2. L'ISVAP verifica l'idoneita' delle procedure e
con regolamento dispone prescrizioni generali in merito. 
  4. L'ISVAP esercita la vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1
e 2 al fine di accertare che tali operazioni  non  producano  effetti
negativi per la solvibilita' di un'impresa di assicurazione o possano
arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati  e  degli  altri
aventi diritto a prestazioni assicurative.