Art. 217. 
 
        Solvibilita' corretta delle imprese di assicurazione 
 
  1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo  210,  comma  1,
calcolano  la  situazione  di  solvibilita'   corretta   secondo   le
disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento. 
  2. Ai fini del calcolo della situazione di  solvibilita'  corretta,
fatta salva l'eliminazione della costituzione di capitale  frutto  di
operazioni interne al  gruppo,  non  si  tiene  conto  delle  imprese
controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 3),  del
codice civile. 
  3. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo  210,  comma  1,
trasmettono  all'ISVAP,  unitamente  al  bilancio   d'esercizio,   un
prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta alla
data di chiusura dell'esercizio al quale  il  bilancio  si  riferisce
secondo il modello di cui all'articolo 219, comma 1, lettera b). 
 
          Nota all'art. 217: 
              - Per l'art.  2359  del  codice  civile  vedi  la  nota
          all'art. 72.