Art. 219. 
 
          Calcolo della situazione di solvibilita' corretta 
 
  1. L'ISVAP disciplina con regolamento: 
    a) i metodi di calcolo della solvibilita' corretta, i criteri  di
valutazione delle attivita'  e  delle  passivita',  i  termini  e  le
modalita' delle comunicazioni da effettuare periodicamente, i casi di
esonero dall'obbligo di calcolo della solvibilita'  corretta  per  le
imprese di assicurazione controllate o partecipate; 
    b) il modello del  prospetto  dimostrativo  della  situazione  di
solvibilita'  corretta,  i  criteri  applicativi  del  calcolo  della
solvibilita' corretta, l'eliminazione del doppio  o  plurimo  computo
degli  elementi  costitutivi  del   margine   di   solvibilita',   il
trattamento, il trasferimento ed i limiti di utilizzo degli  elementi
costitutivi  del  margine  di  solvibilita',   l'eliminazione   della
costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo; 
    c) il trattamento delle imprese di riassicurazione controllate  o
partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica  o  in
un altro Stato membro, delle imprese di  partecipazione  assicurativa
intermedie, delle imprese di assicurazione controllate o  partecipate
aventi  sede  legale  in  uno   Stato   terzo,   delle   imprese   di
riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale  in  uno
Stato terzo ai fini dell'inclusione nel calcolo della  situazione  di
solvibilita' corretta, determinando  agli  stessi  fini  gli  effetti
derivanti dall'indisponibilita' delle informazioni  relativamente  ad
imprese controllate o partecipate aventi  sede  legale  in  un  altro
Stato; 
    d) il modello del  prospetto  dimostrativo  della  situazione  di
solvibilita' della societa' che controlla l'impresa di assicurazione,
i criteri  e  le  modalita'  di  verifica  della  solvibilita'  della
medesima societa', i principi  generali,  i  metodi  di  calcolo,  il
trattamento  dell'impresa  controllante  ai  fini  del   margine   di
solvibilita' teorico ed i casi di esonero  dall'obbligo  di  verifica
della solvibilita' dell'impresa controllante; 
    e) le modalita' tecniche  per  il  calcolo  della  situazione  di
solvibilita' corretta, garantendo  la  permanenza  della  sostanziale
equivalenza tra i metodi di calcolo.