Art. 222. 
 
Violazione delle norme sul margine di solvibilita' o sulla  quota  di
                              garanzia 
 
  1. Qualora l'impresa, che  ha  sede  legale  nel  territorio  della
Repubblica, non disponga del margine  di  solvibilita'  nella  misura
necessaria, l'ISVAP richiede, ai fini della successiva  approvazione,
la presentazione, entro un termine congruo,  ma  non  pregiudizievole
per la protezione degli interessi  degli  assicurati  e  degli  altri
aventi  diritto  a  prestazioni  assicurative,   di   un   piano   di
risanamento. 
  2. Se il margine di solvibilita' si riduce al di sotto della  quota
di garanzia o se la quota non e' piu' costituita in conformita'  alle
pertinenti disposizioni di legge o dei provvedimenti  di  attuazione,
l'ISVAP  richiede,  ai  fini  della   successiva   approvazione,   la
presentazione, entro un termine congruo, di un piano di finanziamento
a breve termine, nel quale sono indicate le misure che  l'impresa  si
propone  di  adottare   per   ristabilire   la   propria   situazione
finanziaria. 
  3. Nei casi  previsti  dai  commi  1  e  2,  l'ISVAP  puo'  vietare
all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni  esistenti  nel
territorio della Repubblica e successivamente puo'  consentirne,  con
specifiche  autorizzazioni,  una  disponibilita'  limitata,  comunque
informando preventivamente le  autorita'  di  vigilanza  degli  altri
Stati membri nei quali l'impresa opera. L'ISVAP puo' inoltre chiedere
alle autorita' di vigilanza  degli  altri  Stati  membri,  nei  quali
l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando
i beni da assoggettare a tale misura. 
  4. Nei casi di cui al comma  2,  l'ISVAP  puo'  anche  disporre  il
vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro  a  copertura  delle
riserve tecniche con le modalita' previste dall'articolo 224. 
  5. Nei  confronti  dell'impresa  di  assicurazione  autorizzata  ad
esercitare sia i rami danni sia i rami vita, che non disponga in  una
delle  due  gestioni  del  margine  di  solvibilita'   nella   misura
prescritta per ciascuna delle due gestioni, l'ISVAP puo'  autorizzare
il trasferimento  di  elementi  espliciti  eccedenti  il  margine  di
solvibilita' da una gestione all'altra per l'attuazione dei piani  di
risanamento o di finanziamento a breve termine. 
  6. Qualora il piano di risanamento  o  il  piano  di  finanziamento
riguardino  una  societa'  cooperativa  e  prevedano  un  aumento  di
capitale  sociale,  il  limite  individuale  di  sottoscrizione   del
capitale sociale e' elevato sino al triplo.  In  tal  caso,  ai  fini
dell'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  della   deliberazione
assembleare di aumento del capitale sociale, la societa'  cooperativa
e' tenuta ad esibire il provvedimento adottato dall'ISVAP.