Art. 226. 
 
   Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi 
 
  1. L'ISVAP vieta alle imprese  di  assicurazione,  che  hanno  sede
legale in altri Stati membri  e  che  operano  nel  territorio  della
Repubblica in regime di stabilimento e di prestazione di servizi,  di
compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della
Repubblica, quando cio' sia richiesto dalle  autorita'  di  vigilanza
dei rispettivi Stati membri d'origine e siano indicati gli attivi che
devono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle  medesime
autorita', l'ISVAP adotta altresi' i provvedimenti di  vincolo  delle
singole attivita' patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con
le modalita' di cui all'articolo 224. 
  2. L'ISVAP applica le disposizioni di  cui  al  presente  capo  nei
confronti delle imprese di assicurazione che  hanno  sede  legale  in
Stati terzi e delle imprese di riassicurazione che hanno sede  legale
in altri Stati membri o in Stati terzi in caso di violazione posta in
essere  dalla  sede  secondaria  stabilita   nel   territorio   della
Repubblica. 
  3. Se  la  violazione  riguarda  le  disposizioni  sul  margine  di
solvibilita' ed e' posta in essere  da  un'impresa  di  assicurazione
extracomunitaria che sia stabilita, oltre che  nel  territorio  della
Repubblica, anche in altri Stati membri e che sia vigilata dall'ISVAP
anche per le attivita' effettuate  dalle  sedi  secondarie  stabilite
negli  altri  Stati  membri,  l'adozione  dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 222 spetta all'ISVAP. Dei provvedimenti adottati e' data
comunicazione alle autorita' di vigilanza degli  altri  Stati  membri
nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorita' puo'
essere   richiesto   di   adottare   misure   analoghe,    cooperando
nell'adozione  di  ogni  provvedimento  idoneo  a  salvaguardare  gli
interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative. 
  4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilita'  per  il
complesso  delle   attivita'   esercitate   dalle   sedi   secondarie
dell'impresa  di  assicurazione  extracomunitaria  e'  sottoposto  al
controllo esclusivo dell'autorita' di vigilanza  di  un  altro  Stato
membro, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 224  sui
beni  posseduti  dall'impresa  nel  territorio  della  Repubblica  la
medesima autorita' puo' avvalersi della cooperazione dell'ISVAP.