Art. 233. 
       Organi della procedura di amministrazione straordinaria 
 
  1.  L'ISVAP  nomina  uno  o  piu'   commissari   straordinari   per
l'amministrazione  dell'impresa  ed  un  comitato   di   sorveglianza
composto da tre a cinque componenti, il cui presidente  e'  designato
nell'atto di nomina. 
  2. L'ISVAP puo' revocare o sostituire i commissari ed i  componenti
del comitato di sorveglianza nell'interesse del  miglior  svolgimento
della procedura ed in ogni caso di perdita dei requisiti  di  cui  al
comma 4. 
  3. Le indennita' spettanti  ai  commissari,  al  presidente  ed  ai
componenti del comitato di sorveglianza sono determinate  dall'ISVAP.
La spesa e' a carico dell'impresa sottoposta alla procedura. 
  4.  Agli  organi  della  procedura  si  applicano  i  requisiti  di
professionalita' e di  onorabilita'  stabiliti  per  i  soggetti  che
svolgono, rispettivamente, funzioni di amministrazione e funzioni  di
controllo presso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione.