Art. 253. 
 
    Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri 
 
  1.  All'apertura  della  procedura  di  liquidazione  i  commissari
informano  per  iscritto  mediante   raccomandata   con   avviso   di
ricevimento, senza indugio e individualmente, i  creditori  noti  che
hanno la residenza abituale, il domicilio o  la  sede  legale  in  un
altro Stato membro. 
  2.  L'avviso  indica  i  termini  da  rispettare  per  ottenere  il
riconoscimento del credito e degli eventuali privilegi,  gli  effetti
derivanti  dal  loro  mancato  rispetto,  i  soggetti  legittimati  a
ricevere  la  richiesta  di  insinuazione  dei  crediti,   ove   tale
adempimento sia dovuto, i termini e le modalita' di presentazione dei
reclami previsti dall'articolo 252,  comma  5,  e  delle  opposizioni
previste dall'articolo 254, comma 1. L'avviso indica, inoltre, che  i
creditori privilegiati o  assistiti  da  una  garanzia  reale  devono
insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione la comunicazione
indica, altresi', gli effetti della liquidazione sui contratti ed  in
particolare la data dalla quale i contratti  cessano  di  produrre  i
loro effetti,  nonche'  i  diritti  e  gli  obblighi  dell'assicurato
rispetto al contratto medesimo. 
  3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua
italiana e  recano  un'intestazione  in  tutte  le  lingue  ufficiali
dell'Unione europea volta a chiarire  la  natura  e  lo  scopo  delle
comunicazioni stesse. 
  4. Per i soggetti di cui  al  comma  1  i  termini  indicati  dagli
articoli 252, comma 5, e 254, comma 1, sono raddoppiati.  Il  termine
indicato nell'articolo 252,  comma  6,  decorre  dalla  pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  prevista  dall'articolo
247, comma 1. 
  5. L'ISVAP determina, con regolamento, il contenuto, la lingua e lo
schema dei formulari da adottare per l'informazione dei creditori.