Art. 260. 
 
                      Ripartizione dell'attivo 
 
  1. I commissari procedono, secondo l'ordine stabilito dall'articolo
111  della  legge   fallimentare,   alla   ripartizione   dell'attivo
liquidato. Le indennita' e i rimborsi  spettanti  agli  organi  della
procedura di amministrazione  straordinaria  e  ai  commissari  della
gestione provvisoria che abbiano  preceduto  la  liquidazione  coatta
amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111,
primo comma, numero 1), della legge fallimentare. 
  2. I commissari, sentito  il  comitato  di  sorveglianza  e  previa
autorizzazione dell'ISVAP, possono  distribuire  acconti  o  eseguire
riparti parziali, sia a favore di tutti  gli  aventi  diritto  sia  a
favore di talune categorie di essi, anche prima che siano  realizzate
tutte le attivita' e accertate tutte le passivita'. 
  3. Nell'effettuare i riparti, i commissari, in presenza di  pretese
di creditori o di altri  interessati  per  le  quali  non  sia  stata
definita  l'ammissione  allo  stato  passivo,  accantonano  le  somme
corrispondenti ai riparti non effettuati  a  favore  di  ciascuno  di
detti soggetti, al fine della distribuzione agli stessi nel  caso  di
riconoscimento  dei  diritti  o,  in  caso  contrario,   della   loro
liberazione a favore degli altri aventi diritto. 
  4. Nei casi previsti dal comma  3,  i  commissari,  con  il  parere
favorevole del  comitato  di  sorveglianza  e  previa  autorizzazione
dell'ISVAP, possono acquisire idonee garanzie in  sostituzione  degli
accantonamenti. 
  5. La presentazione oltre i termini dei  reclami  e  delle  domande
previste dall'articolo 252, commi 5 e  6,  fa  concorrere  solo  agli
eventuali riparti successivi, nei  limiti  in  cui  le  pretese  sono
accolte dai commissari o, dopo il deposito dello stato  passivo,  dal
giudice in sede di opposizione. 
  6.  Coloro  che  hanno  proposto  insinuazione  tardiva,  ai  sensi
dell'articolo 256,  concorrono  solo  ai  riparti  eseguiti  dopo  la
presentazione del ricorso. 
 
          Nota all'art. 260: 
              - Per il regio decreto 16 marzo 1942, n.  267  vedi  la
          nota all'art. 238; in particolare per l'art.  111  vedi  la
          nota all'art. 258.