Art. 27. 
 
             Rispetto delle norme di interesse generale 
 
  1. L'impresa non puo' stipulare contratti, nonche' fare  ricorso  a
forme  di  pubblicita'  che  siano  in  contrasto  con   disposizioni
nazionali  di  interesse  generale,  ivi  comprese  quelle  poste   a
protezione  degli  assicurati  e  degli  altri   aventi   diritto   a
prestazioni assicurative.