Art. 272. 
 
Condizione  di  proponibilita'  delle  azioni  relative   agli   atti
                           pregiudizievoli 
 
  1. L'azione di annullamento,  di  nullita'  o  di  inopponibilita',
fondata su  disposizioni  previste  dalla  legislazione  dello  Stato
membro nel quale  ha  sede  legale  l'impresa  di  assicurazione  nei
confronti della quale e' stata adottata la misura di risanamento o di
liquidazione, e' improponibile o improcedibile nei confronti di  chi,
avendo  beneficiato  dell'atto  pregiudizievole  per  la  massa   dei
creditori, prova che tale atto e' soggetto alla legge  di  uno  Stato
membro diverso da quello dove ha sede legale l'impresa e che la legge
applicabile alla fattispecie non consente  di  impugnare  l'atto  con
alcun mezzo.