Art. 278. 
 
Liquidazione  coatta  amministrativa  delle   societa'   del   gruppo
                            assicurativo 
 
  1.  Salvo  quanto  previsto  nel  presente  articolo,   quando   la
capogruppo  sia  sottoposta  ad  amministrazione  straordinaria  o  a
liquidazione coatta  amministrativa,  alle  societa'  del  gruppo  si
applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato  di
insolvenza, le norme del capo IV del presente titolo. Per le  imprese
di  assicurazione  e  di  riassicurazione  resta  ferma  comunque  la
disciplina del capo IV. La liquidazione coatta puo' essere  richiesta
all'ISVAP  anche  dai  commissari  straordinari  e   dai   commissari
liquidatori della capogruppo. 
  2. Quando presso societa' del gruppo siano in corso il  fallimento,
la liquidazione coatta  o  altre  procedure  concorsuali,  queste  si
convertono  nella  liquidazione  coatta  disciplinata  dal   presente
articolo. Fermo restando l'accertamento  dello  stato  di  insolvenza
gia' operato, il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara  con
sentenza in camera di consiglio che  la  societa'  e'  soggetta  alla
procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina  la
trasmissione degli atti all'ISVAP. Gli organi della cessata procedura
e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle
consegne, dandone notizia  con  le  forme  di  pubblicita'  stabilite
dall'ISVAP. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti. 
  3. Ai commissari liquidatori  sono  attribuiti  i  poteri  previsti
dall'articolo 276, comma 5.