Art. 279. 
 
  Procedure proprie delle singole societa' del gruppo assicurativo 
 
  1. Quando la  capogruppo  non  sia  sottoposta  ad  amministrazione
straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le societa' del
gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di  legge  a
esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data comunicazione
all'ISVAP a cura dell'autorita' amministrativa o giudiziaria  che  li
ha emessi. Le autorita' amministrative  o  giudiziarie  che  vigilano
sulle procedure informano l'ISVAP di ogni circostanza,  emersa  nello
svolgimento delle medesime, rilevante ai  fini  della  vigilanza  sul
gruppo assicurativo. 
  2. In deroga al comma 1, la societa' del  gruppo  non  e'  soggetta
alla procedura ad essa altrimenti applicabile e,  se  avviata,  viene
convertita in amministrazione straordinaria o liquidazione coatta, se
essa svolge funzioni strumentali essenziali per conto dell'impresa di
assicurazione o  di  riassicurazione  capogruppo.  Si  applicano,  in
quanto compatibili, gli articoli 277 e 278.