Art. 282. 
 
               Gruppi e societa' non iscritte all'albo 
 
  1. Le disposizioni degli  articoli  di  cui  al  presente  capo  si
applicano anche nei confronti dei  gruppi  e  delle  societa'  per  i
quali,  pur  non  essendo  intervenuta  l'iscrizione,  ricorrano   le
condizioni per l'inserimento nell'albo dei gruppi assicurativi.